Art. 7.
(Contributi).

      1. I contributi previsti dalla presente legge sono riconosciuti a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007 a favore di quelle superfici o di quegli impianti che, a seguito dell'applicazione delle nuove pratiche di gestione agro-silvo-pastorale, risultano avere un ridotto bilancio annuale totale dei consumi energetici e delle emissioni nette di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di anidride carbonica equivalente, rispetto al bilancio che gli stessi avevano nell'anno 1990.
      2. Il bilancio annuale di cui al comma 1 viene realizzato dagli enti certificatori, per anni 1990, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Tale bilancio si basa sulle metodologie adottate dal Registro, sulle banche dati presenti nel Registro relative all'uso del suolo nazionale negli anni in oggetto, sulle statistiche regionali e nazionali, sui censimenti in agricoltura e sulle tavole di cui all'articolo 3, comma 4.
      3. Il contributo per i ridotti consumi energetici annuali e per le ridotte emissioni nette annuali di gas serra derivanti dall'applicazione delle nuove pratiche di gestione non può eccedere i due terzi, né essere inferiore a un terzo del valore medio di mercato, nell'anno precedente, di un credito di carbonio del tipo unità di assorbimento - RMU, per ogni tonnellata di anidride carbonica equivalente di riduzione.